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Dalla fine di un rapporto alla separazione e al divorzio: le vie percorribili




Gestire una separazione richiede consapevolezza nella propria scelta, come ti può aiutare un consulente?


Nella maggioranza dei casi, al momento in cui una persona prende atto della fine di un rapporto matrimoniale, conseguono sofferenza e confusione.

Tanto accade soprattutto in presenza di figli minori e di una richiesta di separazione che giunge dall’altro coniuge in maniera, per così dire, inaspettata. Stati d’animo altalenanti, desiderio di prendere le migliori decisioni nell’interesse dei figli, rabbia, dispiacere per un rapporto giunto al logorio, paura di non riuscire ad affrontare una nuova vita in autonomia: queste sono solo alcune delle sensazioni che possono cogliere il coniuge in procinto di separarsi.


L’acquisizione di informazioni da un professionista competente, per il tramite di una consulenza, è certamente un mezzo valido per adottare le necessarie decisioni con consapevolezza e, conseguentemente, per riuscire ad affrontare la situazione di crisi della società coniugale con maggior serenità e fiducia.


Quali sono le possibili alternative?


Ciò premesso, proviamo a chiarire qualche aspetto “basilare” della materia partendo da due termini che nell’ultimo anno si sentono spesso: “negoziazione assistita”, finalizzata alla stipula di una separazione, e “divorzio breve”. Cosa sono questi istituti ed a chi sono rivolti?


Innanzitutto, vi è da distinguere la separazione dal divorzio: solo il secondo è istituto atto a sciogliere il vincolo matrimoniale e consentire a ciascun coniuge, eventualmente, di contrarre nuovo matrimonio. Per poter ottenere questo effetto, tuttavia, è presupposto essenziale che vi sia già stata una pronuncia di separazione legale, secondo le due tradizionali vie della separazione consensuale (che consta in un accordo delle parti poi omologato dal giudice) o giudiziale (che, passando attraverso un contenzioso ordinario, si conclude con una sentenza del magistrato) oppure, da tempi più recenti, attraverso le procedure introdotte dalla D.L. n. 132/2014 ed in specie della negoziazione assistita.


A prescindere dalla procedura adottata, per separazione si intende la cessazione della convivenza e dell’unità familiare determinata dal verificarsi di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (secondo la definizione del legislatore, art. 151 c.c.), situazione alla quale la legge riconosce determinate conseguenze giuridiche come, in modo particolare, l’attenuazione degli obblighi che nascono dal matrimonio: coabitazione, fedeltà ed assistenza morale e materiale. Inoltre, in sede di separazione legale, il tribunale attribuisce al coniuge che non abbia adeguati mezzi economici, ed al quale non sia addebitabile la separazione, un assegno mensile di mantenimento ulteriore a quello previsto per i figli. L’entità dell’assegno, dunque, è determinata dal giudice in relazione al reddito del coniuge obbligato, alla presenza ed all’età dei figli, al tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale, alla situazione reddituale del coniuge richiedente l’assegno.


Sempre più di frequente, magari per diffidenza o per evitare tempi e costi di un ricorso al giudice, i coniugi scelgono la strada della separazione di fatto, condizione priva di alcuna procedura formale e nella quale i due vivono separati, ciascuno per conto proprio.

Spesso spinto da un iniziale moto pacifico e di collaborazione dei coniugi, tuttavia, vi è da considerare che questo stato non garantisce a sufficienza il coniuge potenzialmente titolare di un assegno di mantenimento (tradizionalmente la moglie, quale assegnataria della casa familiare e destinataria della collocazione prevalente dei figli). Quest’ultimo, infatti, rimanendo sprovvisto di un titolo idoneo ad ottenere coattivamente il rispetto dell’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge, in caso di mancato adempimento non potrebbe far altro che ricorrere al giudice per ottenere una sentenza di separazione, con le note conseguenze in termini di tempi e costi di giudizio.


Anche, dunque, per ovviare a questo rischio, il legislatore nel 2014 (con il D.L. n. 132/2014 convertito nella L. 162/2014) ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita, quale terza via percorribile per addivenire ad una separazione legale e consistente nella stipula di un accordo separativo al di fuori delle aule del tribunale. La migliore mediazione possibile ed il rispetto delle prescrizioni di legge sono assicurati dalla presenza dei legali (necessariamente uno per parte, a differenza di quanto avviene nella separazione consensuale), i quali cooperano per il raggiungimento di un accordo condiviso dai coniugi ed hanno l’onere di richiedere al Pm il nullaosta sulle condizioni della convenzione di negoziazione assistita raggiunta.


Chiarito qualche aspetto elementare sulla separazione, può dirsi che il naturale – ma non scontato – passaggio successivo ad essa sia il divorzio.

Anche in questo caso, similmente a quanto accade per la separazione, il percorso meno impegnativo (in termini, sempre, di tempi e di costi) richiede necessariamente l’esistenza di una volontà comune trasfusa in un accordo e, dunque, presentata al giudice nella forma di ricorso per divorzio congiunto.

La novità legislativa del cosiddetto divorzio breve, infatti, non consiste tanto nella velocizzazione in sé della procedura per addivenire ad una pronuncia di divorzio quanto, piuttosto, nella riduzione del termine temporale che i coniugi già separati devono necessariamente osservare prima di poter accedere all’istituto del divorzio. In estrema sintesi, dunque, si può dire che la “brevità” sta nella possibilità di chiedere il divorzio senza aspettare i previgenti tre anni dalla separazione, dopo soli sei mesi in ipotesi di separazione consensuale o di accordo di separazione personale all’esito di una negoziazione assistita, e dopo 12 mesi in caso di separazione giudiziale.


In conclusione, da quanto esposto, se pur in termini volutamente semplici, appare chiaro l’intento del legislatore di proporre, innanzitutto, un percorso alternativo a quello della separazione consensuale, percorso extra-giudiziale ma ugualmente costituente titolo valido esecutivo da azionare in ipotesi di inadempimento di quanto in esso previsto dalle parti. Sia la negoziazione assistita che la più tradizionale separazione consensuale, in ogni caso, si basano su di un fondamentale presupposto comune: l’accordo, come scambio di un reciproco consenso circa le regole da dare al nuovo equilibrio di vita.

Ed è ancora il consenso, che permette anche ai coniugi in procinto di divorziare un risparmio di tempo e danaro: soli sei mesi dalla separazione (purché non giudiziale) per la presentazione della richiesta, oltre a tempi e costi minori per il divorzio congiunto.

Diversamente, in mancanza di questo elemento fondamentale di reciproco assenso, non rimane che scontrarsi davanti ad un giudice nell’ambito di una separazione o di un divorzio contenziosi.


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