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L'affidamento condiviso dei figli: collocamento paritario sì o no?


Avv. Giulia Valveri



Nell’ambito di una crisi coniugale, da intendersi genericamente come crisi della coppia anche non necessariamente unita da vincolo matrimoniale, riveste primaria importanza la decisione sulla regolamentazione dell’affidamento dei figli (in specie minori).


Nel nostro attuale ordinamento, la regola è quella dell’affidamento condiviso rimanendo l’affidamento esclusivo in capo ad un genitore una scelta residuale (qualora lo richiedano particolari circostanze nell’interesse del minore). Nell’ambito del primo, tuttavia, ci si domanda se in nome della bigenitorialità, principio oramai sancito e tutelato ad ogni livello di fonte normativa sia nazionale che sovranazionale, si possa legittimare una collocazione paritaria (o alternata).


Come noto, tradizionalmente la regola applicata è quella della collocazione prevalente presso un genitore, nella maggioranza dei casi la madre, con regolamentazione del cd. diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario. Tuttavia, nei procedimenti di separazione, divorzio (o di determinazione delle regole dell’affidamento dei figli per le coppie non sposate), sempre più frequentemente il padre rivendica un maggiore coinvolgimento nella quotidianità dei figli ma di rado – almeno per il momento – i giudici accolgono l’istanza di una simmetrica ripartizione dei tempi tra i due genitori (circostanza che porterebbe con sé indubbie ripercussioni in punto di contribuzione al sostentamento).


Secondo questa ultima ipotesi il minore potrebbe, e dovrebbe, trascorrere tempi il più possibile uguali con ciascun genitore, fissando la propria dimora nelle case di entrambi e così conducendo nella sostanza una “doppia vita”. Tale soluzione, esclusa dalla riforma del 2006 (L. n. 54/2006), in realtà è stata scarsamente applicata anche dopo quella del 2012 (L. n. 219/2012): le Corti in modo piuttosto omogeneo hanno disposto la collocazione prevalente presso un genitore, con esercizio “standardizzato” del diritto di visita e obbligo alla contribuzione da parte dell’altro genitore. In nome della bigenitorialità si è, tuttavia, cercato di rafforzare il rapporto parentale consentendo forme di maggior coinvolgimento del genitore cd. non collocatario.


La questione della collocazione paritaria di recente è tornata in auge con nuovo vigore dopo il cd. Decreto Pillon (Disegno di Legge n. 735/2018 del quale si è già parlato qui a proposito di “Alienazione parentale”) che prevedeva per il minore “un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”, sancendo anche il doppio domicilio (art. 11).

Il progetto di riforma non ha, ad oggi, avuto seguito e con esso il rischio insito nella riforma di dettare a livello normativo una forma di bigenitorialità forzosa a pregiudizio delle esigenze del minore.


Nonostante la mancata riforma legislativa, va detto che la giurisprudenza di merito si è evoluta arrivando talora a consentire una manifestazione della bigenitorialità molto vicina al collocamento alternato o paritetico, disponendo l’affidamento condiviso del minore con previsione di tempi paritetici di permanenza presso la madre e il padre. Ciò, chiaramente, quando le particolarità del caso lo hanno consentito.


A fondamento di tale scelta i giudici hanno fatto richiamo alla disciplina sovranazionale (Convezione ONU 1989, Carta di Nizza), gli atti di soft law (risoluzione del Consiglio d’Europa 2015 n. 2079), nonché i protocolli e le linee guida dei Tribunali di Perugia, Salerno e Brindisi), disegni di legge (come il già richiamato D.D.L. Pillon), massime giurisprudenziali (Corte europea dei diritti dell’uomo) e studi scientifici (per lo più di area anglosassone), tutti concordi nell’individuare come preferibile – ove concretamente attuabile – il collocamento paritario del minore (cd. shared o joint custody), così arrivando ad affermare il seguente principio di diritto (Trib. Catanzaro decr. 28.02.2019 n. 443): in tema di affidamento condiviso del figlio nella crisi della coppia genitoriale, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è da preferire laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc.).


Ad oggi, tuttavia, non si può ancora ritenere che tale soluzione sia stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario, anche di recente ha escluso la simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, precisando come si debba adottare una soluzione nell’interesse e benessere del minore pur consentendo una significativa e piena relazione con entrambi i genitori. Si richiama, in proposito, Cass. 13.02.2020 n. 3652 per la quale:


La regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con ambo i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo”. Andranno primariamente valutate le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio e le “capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bi-genitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. 10.12.2018 n. 31902).


In conclusione, ad oggi la possibilità di ottenere in sede giudiziale una ripartizione paritaria della collocazione dei figli non è certa ed è rimessa ad una valutazione caso per caso.



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