Alla fine di un rapporto matrimoniale segue sempre un disequilibrio familiare, in certa misura fisiologico, che si manifesta sovente anche nella gestione scolastica dei figli minori. Tanto avviene ancor di più quando la famiglia “si allarga” andando a creare nuovi nuclei familiari di fatto.
Quale genitore è il destinatario delle comunicazioni scolastiche?
Il genitore non collocatario ha diritto di pretendere che la Scuola invii le comunicazioni anche a lui? E ancora, in caso di gite scolastiche serve l’autorizzazione di entrambi i genitori separati? E per le uscite anticipate può andare a prendere il bambino anche il nuovo compagno della madre o del padre?
Queste sono solo alcuni dei quesiti che possono porsi in proposito tanto i genitori separati, quanto le Istituzioni scolastiche, le quali si trovano tutti i giorni a dover risolvere problematiche di questo genere con il rischio di incorrere in decisioni errate.
Una prima risposta ai quesiti posti la si potrebbe ricercare sfogliando il Codice Civile, ove si apprende che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” e che “Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente” (art. 337 ter c.c.).
Il punto, allora, è determinare se nell’ambito di un affido condiviso le problematiche relative alle autorizzazioni ed alle decisioni per uscite anticipate, gite e comunicazioni scolastiche dei figli minori siano una questione di ordinaria amministrazione – che come tale può essere adottata anche disgiuntamente dal singolo genitore – ovvero se rientri nella categoria delle decisioni di maggior interesse, le quali richiedono necessariamente il consenso di ambo i coniugi.
La soluzione più ragionevole pare quella di considerare tali problematiche come relative a decisioni di ordinaria amministrazione, così riconoscendo a ciascun genitore il diritto ed il dovere di instaurare anche singolarmente il rapporto con le Istituzioni scolastiche nell’interesse del minore. Altrettanto, alla luce dell’attuale uguaglianza tra figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso, deve dirsi con riferimento alle cosiddette “famiglie di fatto” (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) alle quali si deve intendere esteso il principio di bigenitorialità.
A tale conclusione si giunge anche e soprattutto prendendo a riferimento un orizzonte normativo più ampio ove, a partire dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the Child del 1989), recepita poi dal legislatore italiano con la Legge n. 176/1991 di ratifica della Convenzione, e soprattutto con la Legge n. 54/2006 è stato sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, indicando a tal fine l’istituto dell’affidamento condiviso. L’aspetto più rilevante della riforma del 2006 è rappresentato proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi attraverso l’introduzione del principio di bigenitorialità, che prevede il diritto del bambino a ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati.
Il Decreto Legislativo n. 154/ 2013, infine, ha portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, già avviato con la Legge 219/2012, così garantendo la completa eguaglianza giuridica tra figli nati all’interno e fuori dal matrimonio.
Ne consegue che anche per il genitore non collocatario dovrebbe essere non solo consentito ma perfino favorito e garantito l’esercizio del diritto/ dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei propri figli, facilitando allo stesso l’accesso alla documentazione ed alle informazioni scolastiche. Altrettanto vale per le famiglie di fatto.
Vi è da evidenziare come il M.I.U.R. con la nota n. 5336/2015 (Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006) abbia fornito indicazioni pratiche per le Istituzioni scolastiche proprio al fine di favorire l’esercizio del diritto / dovere connesso al principio di bigenitorialità. A tale proposito il Ministero ha individuato il Dirigente Scolastico quale soggetto investito del ruolo di “garante” di tale diritto / dovere ed altresì suggerito alcune delle azioni amministrative che le Scuole possono attuare per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto: ad esempio, l’inoltro da parte degli uffici di segreteria di tutte le comunicazioni (didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura) anche al genitore non collocatario e la richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Infine, il diritto del genitore non collocatario ad essere informato e reso partecipe della vita scolastica del figlio, è stato ribadito di recente anche dal Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia, ove il giudice ha annullato una bocciatura scolastica disposta da una scuola media inferiore, perché l’Istituto non aveva correttamente informato i genitori (nella specie il padre del minore, sentenza n. 312/2017), così ribadendo il dovere della Scuola di informare entrambi i genitori separati delle insufficienze del minore nel corso dell’anno scolastico.
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