È noto che la crisi, o addirittura la rottura, di un rapporto familiare, come in caso di separazione e divorzio, comportino delle conseguenze dirette nella sfera giuridica di genitori e figli.
Ma qual è la posizione del nostro ordinamento nei confronti dei nonni?
I nonni hanno un diritto di visita nei confronti dei nipoti? Se il nipote ha già raggiunto la maggior età sarà egli stesso a decidere, in autonomia, modi e tempi della frequentazione con i propri ascendenti. Diverso è, invece, il discorso quando i nipoti sono minorenni. Il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, soprattutto nei casi in cui sia impedita la normalità delle relazioni, è un tema delicato ed a lungo dibattuto in questi ultimi anni. Nell’attuale ordinamento giuridico italiano, come delineatosi a seguito della riforma delle norme sulla filiazione, tale principio è sancito in via generale dall’art. 317 bis c.c. che prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio (ossia il diritto ad instaurare un giudizio) nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori. La disposizione sottolinea l’importanza che assume, nell’educazione e nella crescita dei minori, la conoscenza e la frequentazione dei nonni, quali membri di una famiglia allargata della quale gli stessi minori si sentono parte, anche ai fini della necessaria conoscenza delle proprie origini.
Il legislatore ha riconosciuto ai nonni una posizione di diritto autonoma, a prescindere dall' esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori, anche al di fuori dei casi di crisi familiare (questi ultimi regolati, invece, dall’art. 337 ter c.c.), per le situazioni in cui la mancata continuità della relazione significativa con i nipoti sia effettivamente e concretamente pregiudizievole per i minori, ossia quando sia loro impedito l’esercizio di tale diritto in modo ingiustificato e pregiudizievole. Secondo una interpretazione letterale e restrittiva della norma (così il Tribunale dei Minori di Venezia, decreto 07.11.2016) non verrebbe, in altre parole, riconosciuto un autonomo “diritto di visita”, vista quale mera necessità di regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti più vicina ai desideri dei primi che non al reale interesse dei secondi. La disposizione normativa prevista dall’art. 317 bis c.c. pur non attribuendo ai nonni un autonomo diritto di visita ai nipoti, tuttavia, attribuisce un preciso rilievo giuridico alla conservazione della relazione affettiva, la cui esistenza e tutela prescindono dalla presenza di una crisi nel rapporto matrimoniale (o ed esso equiparabile) tra i genitori, essendo sufficiente la mancata collaborazione di uno o entrambi di essi ad una regolare frequentazione dei nipoti con i nonni.
Nel panorama europeo Nel panorama sovranazionale anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo si è schierata da tempo in favore dei nonni, denunciando tra l’altro la violazione dell’art. 8 Cedu, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, da parte di uno Stato che non abbia adottato tutte le misure che si possano ragionevolmente esigere per mantenere il legame familiare tra nonni paterni e nipote nel caso di separazione legale fra i genitori con affidamento del minore alla famiglia materna (Corte europea diritti dell’uomo, sez. II, 20/01/2015, n. 107/10 ricorso Manuello e Nevi c. Italia). Inoltre, la Corte Giustizia Unione Europea ha recentemente ribadito la sussistenza di un diritto di visita dei nonni nei confronti del nipote (Sez. I, 31-05-2018, sent. n. 335/17, sull’interpretazione del Regolamento UE n. 2201/2003), ricordando che " il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita", pur avvertendo che "il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, vale a dire, nel caso di specie, con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre”.
Da ciò deriva che la nozione di diritto di visita deve comprendere oltre al diritto dei genitori nei confronti del figlio minore, anche il diritto di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale. La pronuncia rappresenta un notevole momento di apertura ai rapporti intessuti dal minore con soggetti diversi dai genitori ed aggiunge un ulteriore elemento nella direzione dell’effettività della tutela garantita ai rapporti familiari in senso ampio. Vero è, tuttavia, che la giurisprudenza nazionale ancora non sembra “essere pronta” a riconoscere un diritto di visita dei nonni quale diritto autonomamente azionabile se non dietro la dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio per i nipoti.
In pratica In altre parole, ciò significa che se, ad esempio, siano gli stessi minori a manifestare la volontà di non stare con i nonni, il giudice non potrà imporre tale frequentazione. Altrettanto potrà dirsi nel caso in cui un bambino non abbia mai vissuto, per i più diversi motivi, il rapporto con i nonni, in quanto in tal caso sarebbe più difficile per questi ultimi dar prova in giudizio del danno che potrebbe arrecare la loro esclusione nella vita del minore. Concludendo, è bene ricordare che se è pur vero che l’ordinamento riconosce una tutela agli ascendenti ed il loro diritto di partecipare alla vita ed alla crescita dei nipoti, è anche vero che l’esercizio giudiziale di tale diritto passa inevitabilmente attraverso l’instaurazione di un procedimento che coinvolge ascendenti, genitori, minori (che possono essere sentiti soprattutto se maggiori di anni 12) e, non da ultimo, i servizi sociali. Esso, invero, comporterebbe la necessità per il giudice di indagare a fondo la situazione familiare, i rapporti tra gli adulti, i bisogni e le emozioni dei bambini, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali ed avvalendosi dell’ausilio di esperti dell’infanzia per l’ascolto dei minori, per concludersi con un provvedimento che verrebbe imposto all’intera famiglia. È bene, dunque, non sottovalutare le conseguenze che derivano dall’esercizio di un diritto – per quanto indiscusso – e quantomeno affiancare il percorso giudiziale con un percorso maggiormente collaborativo e conciliativo, sempre nel preliminare interesse dei minori.
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