top of page

Articoli

Post recenti
Post in evidenza

Non ho vaccinato mio figlio: cosa rischio?


Domande e risposte

Il termine ultimo per presentare i documenti attestanti l'avvenuta vaccinazione nelle strutture educative e nelle scuole dell’infanzia, come previsto dal decreto Lorenzin, è scaduto il 10 marzo.

Cosa succede ora ai bambini che non sono stati vaccinati? Che responsabilità sorgono in capo ai genitori, in particolare a quelli che per motivi ideologici (cd. “no vax”) non hanno vaccinato i propri figli? Come è cambiata la legislazione sui vaccini nell’ultimo anno?

Queste sono solo alcune delle domande che possono sorgere spontanee in un genitore che si approcci al problema delle vaccinazioni, questione annosa, oggetto di grandi dibattiti sociali, etici e giuridici e terreno di aperto scontro anche a livello politico.

Senza pretesa di esaustività né interesse ad esprimere un giudizio sanitario o etico circa le scelte operate da ciascuna famiglia, vediamo quali sono i doveri genitoriali in materia e le conseguenze per il caso di inottemperanza delle prescrizioni, così come previste dalla nuova normativa.


La legge dice

Come noto, nel febbraio 2017 è stato presentato il disegno di legge recante le “Disposizioni per la reintroduzione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’ammissione alle scuole di ogni ordine e grado”, cui ha fatto seguito il cd. Decreto Lorenzin (D.L. 73 del 7 giugno 2017), convertito con L. 119/2017, il quale, in primis, ha reintrodotto l'obbligo delle vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni nei confronti di malattie a rischio epidemico, al fine di raggiungere la soglia di copertura del 95% raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come spiega lo stesso Ministero della Salute nella circolare emanata nel mese di giugno 2017, atteso il calo di copertura vaccinale in Europa registrato negli ultimi anni, l’esigenza di adottare misure urgenti è stata condivisa anche da singole Regioni (intervenute con atti di natura regolamentare) e, dunque, “Il decreto-legge è stato emanato per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e per assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza relativamente alla circolazione di patogeni infettivi, garantendo i necessari livelli di profilassi e di copertura vaccinale”.

Anche nella circolare ministeriale, si sottolinea il carattere gratuito delle vaccinazioni per le quali è introdotto l'obbligo (in quanto incluse nei livelli essenziali di assistenza, così riprendendo l’art. 1 D.L. n. 72/2017) e la vigenza del medesimo anche con riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ossia i minorenni non aventi cittadinanza italiana o europea che si trovano per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza. Per i minori non vaccinati o vaccinati parzialmente (secondo quanto previsto dal Calendario vaccinale nazionale), inoltre, dovrà essere previsto un piano di recupero personalizzato sotto valutazione medica.


Quali sanzioni?

Sono previste, infine, sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro (importi così modificati dal decreto legge, inizialmente previsti in misura tra 500 e 7.500 euro) per il caso di inadempimento alle prescrizioni di legge (un’altra delle grandi novità introdotte dal decreto Lorenzin), fatte salve le situazioni eccezionali di esenzione o differimento dell’obbligo di vaccinazione a seguito di malattia naturale o esistenza di pericolo per la salute del bambino. L’organismo competente per l’avvio dell’iter sanzionatorio è l’Azienda Sanitaria Locale la quale, accertato l'inadempimento dell'obbligo anche attraverso il controllo dell'anagrafe sanitaria, provvede ad avviare una procedura stabilita a livello locale per il recupero della vaccinazione. In generale, il Ministero prescrive che l’Azienda inviti dapprima i genitori per iscritto, inviando anche materiale informativo, reiterando l’invito con raccomandata per un colloquio informativo ed il vaccino / richiamo in caso di mancata risposta. In caso di mancato riscontro e/o di omessa vaccinazione anche della seconda convocazione, è previsto poi che l’Azienda Sanitaria contesti formalmente la violazione ai genitori e dia inizio all'applicazione della sanzione (che prevede un ulteriore ed ultimo termine per ottemperare all’obbligo) e la doverosa segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, il decreto ha previsto che i dirigenti scolastici ed i responsabili delle diverse strutture educative all’ atto dell' iscrizione del minore siano tenuti a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione medica comprovante la regolarità rispetto al predetto obbligo di vaccinazioni (cd. libretto vaccinale messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria Locale). In caso di mancata presentazione entro il termine, il responsabile scolastico è tenuto a segnalare l’inadempimento all’Azienda Sanitaria (la mancata segnalazione può integrare il reato di omissione di atti d'ufficio punito dall'art. 328 c.p.), la quale darà avvio alla procedura di recupero sopra esposta. Inoltre detta inottemperanza costituisce vero e proprio requisito di accesso ai servizi educativi ed alle scuole dell’infanzia (comprese quelle non paritarie), così che i bambini non vaccinati non potranno essere iscritti all’asilo o alla scuola materna per l’anno scolastico corrente. Per la scuola dell’obbligo, invece, tale preclusione non opera.

Poiché il decreto legge è stato emanato quando i termini per l’iscrizione dell’anno scolastico in corso erano scaduti, considerata anche la necessità ed i tempi per una informazione della popolazione e degli operatori sanitari, il Ministero ha previsto la proroga del termine ultimo per la presentazione di detta documentazione, come detto, al 10 marzo 2018 così che dai successivi dieci giorni partiranno le prime segnalazioni ed i primi controlli delle Aziende Sanitarie Locali.


Chi non è in regola

Chi non è ancora “in regola”, per inerzia o semplice mancanza di informazione, quindi, farebbe bene a provvedere onde evitare la prescritta sanzione pecuniaria e l’impossibilità di iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Chi ha deciso di astenersi

Chi, invece, si è astenuto dall’adempimento per una precisa ideologia allora sarà consapevolmente destinatario – quale genitore – di un provvedimento sanzionatorio e delle relative ulteriori conseguenze che la propria scelta comporta in termini di responsabilità, quali in extremis anche l’accusa di lesioni personali per il caso in cui il proprio figlio a causa della mancata vaccinazione abbia contratto una delle malattie oggetto di profilassi obbligatoria (è quanto avvenuto a Torino nel febbraio di quest’anno, a seguito del ricovero di una bambina colpita dal tetano perché non vaccinata). Il genitore che rifiuta i vaccini, inoltre, rischia di vedersi escludere dall'affidamento condiviso dei figli per quanto riguarda le decisioni attinenti alla loro salute e alimentazione e di veder collocati i minori presso l'altro genitore (è quanto accaduto di recente nella vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 3913/2018).

Il decreto Lorenzin, in conclusione, ristabilisce e regola l’obbligatorietà dei vaccini nei bambini, istituendo un’ Anagrafe Nazionale specifica e stabilendo per la prima volta anche sanzioni pecuniarie e preclusioni di accesso al sistema educativo per il caso di inottemperanza.


In Veneto

Per quanto riguarda la nostra Regione Veneto questo intervento normativo nazionale potrebbe suonare quasi come uno “smacco” dopo la sospensione dell’obbligatorietà avvenuta con una legge regionale del 2007, la quale aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato solo sulla persuasione. La Corte Costituzionale ha peraltro rigettato anche le questioni di costituzionalità promosse proprio dalla Regione Veneto sul D.L. n. 73/2017, sottolineando come "le misure in questione rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale. Questa scelta non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie". Come sottolineato anche dal Ministero nella succitata circolare, si tratta di una scelta adottata anche alla luce del progressivo calo delle coperture vaccinali registrate soprattutto a partire dal 2013 e dal “preoccupante aumento del numero dei casi di morbillo in Italia (dal 1° gennaio al 4 giugno 2017 sono stati registrati 2851 casi, con un aumento di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo nel 2016), oltre alla ricomparsa di malattie riscontrate per il momento solo episodicamente e in forme meno serie che in passato (come la difterite), e a un aumento dei casi di malattie infettive in fasce di età diverse da quelle classiche, con quadri clinici più gravi e un maggiore ricorso all’ospedalizzazione …)”.

Per ogni ulteriore informazione o consulenza su casi specifici è sempre utile rivolgersi ad un legale di fiducia preparato in materia.


Chi ha scritto questo articolo?




Vorresti chiedere una consulenza legale?

Chiamaci al 340 995 4267 o scrivi una mail a info@carelabpadova.it.


Cerca per tag
Archivio
Segui Carelab
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page