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Codice Rosso: più tutela alle vittime di violenza domestica e di genere. Ecco cosa prevede

Il 9 agosto è entrata in vigore la Legge n. 69/2019 conosciuta come “Codice Rosso” che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché ad alcune disposizioni di leggi speciali in materia di (maggior) tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Con un’ampia condivisione parlamentare, il disegno di legge è stato convertito il 19 luglio. All’indomani della sua approvazione, il Premier Conte su Facebook ha definito la legge come “uno strumento pensato per aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate, perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o psicologiche da ex compagni o mariti, talvolta semplicemente da conoscenti”.


Vediamo, dunque, in breve cosa ha previsto il Legislatore.

1- Velocizzazione di indagini e procedimenti giudiziari


Il Codice si compone di 21 articoli, i primi di questi mirano a rendere più celeri i procedimenti e l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di reati quali maltrattamenti di familiari e conviventi, atti persecutori (cd. stalking), violenza sessuale, lesioni personali e nelle nuove fattispecie introdotte. Ciò significa che all’acquisizione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria dovranno seguire indagini ed eventuali provvedimenti con ritmi più serrati (si parla, ad esempio, di obbligo della polizia di riferire “immediatamente” la notizia al Pubblico Ministero competente), al fine di fornire una migliore risposta a tali crimini.


2- Rafforzamento dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, con l’introduzione di una previsione specifica consistente nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.


3- Previsione di percorsi di formazione specifica obbligatoria per gli operatori di polizia giudiziaria e concessione della sospensione condizionale al reo subordinatamente alla partecipazione a specifici percorsi di recupero (art. 165 c.p.p., con comma di nuovo inserimento).


4- Introduzione di nuovi reati nel codice penale:

- art. 558 bis (Costrizione o induzione al matrimonio), che punisce “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile” nonché chi altrettanto commette … approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità … un abuso delle relazioni familiari”, sia nel territorio italiano che all’estero da o nei confronti di soggetto cittadino o residente in Italia;

- art. 612 ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. Revenge Porn), che punisce sia chi “dopo averli realizzati o sottratti, invita, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di contenuto sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”, sia chi faccia altrettanto con materiale non procurato direttamente ma comunque ricevuto o acquisito in alcun modo per scopo di vendetta o rivalsa personale, andando così a colpire anche chi “condivide” le immagini on-line come, ad esempio, sui social network;

- art. 583 quinquies (Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), previsione che da circostanza aggravante delle lesioni personali diviene reato autonomo.


5- Assegnazione di maggiori risorse agli orfani vittime di femminicidio (attraverso la modifica alla Legge n. 4/2018).


6- Aggravamento di sanzioni e circostanze in relazione a più reati, quali atti persecutori (cd. stalking previsto dall’art. 612 bis c.p.), omicidio aggravato dalle relazioni personali (ora esteso anche alle situazioni di convivenza stabile e non necessariamente di natura affettiva, art. 577 c.p.), violenza sessuale (609 bis e seg. c.p.), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).


Concludendo, se in generale si può dire che la nuova normativa è stata accolta con favore e come segno decisivo di vittoria da più fronti (non solo squisitamente politici ma anche da svariate associazioni), non può negarsi che la portata riformatrice potrebbe essere fortemente limitata dall’assenza di fondi stanziati appositamente a sostegno delle nuove previsioni.

In sostanza, con una legge “a costo zero” i diversi impegni contenuti nel Codice Rosso rischiano di rimanere una lettera morta.

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