È ormai entrato in maniera definitiva nella nostra struttura sociale un percorso familiare, per così dire, alternativo rispetto alla famiglia che si fonda sul matrimonio: le unioni libere.
In alcuni casi, infatti, esse rappresentano una fase transitoria, di preludio al matrimonio anche se, nella maggioranza dei casi, ricoprono un ruolo del tutto alternativo.
Secondo i dati Istat, infatti, le unioni di fatto dal 2008 sono più che raddoppiate, superando il milione nel 2013-2014. In particolare, le convivenze more uxorio sono la componente che fa registrare gli incrementi più sostenuti, ed anche i dati sulla natalità confermano tale assunto risultando che oltre un nato su quattro già nel 2014 aveva genitori non coniugati.
Sino a poco fa il legislatore italiano ha mosso piccoli e timidi passi lungo il percorso della parificazione tra le famiglie di diritto e quelle di fatto, innovando qua e là singoli istituti o leggi speciali. Negli ultimissimi anni, tuttavia, il numero sempre in crescita delle convivenze ha richiesto interventi più decisivi e che, di massima, possiamo individuare, da un lato, nella legge n. 219/2012 che ha portato alla equiparazione di figli legittimi (nati dal matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio e, dunque, anche nell’ambito di una famiglia di fatto). Dall’altro lato, sta la più recente Legge cd. Cirinnà, ossia la legge n. 76/2016, nota per aver creato l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che ha pure disciplinato le convivenze di fatto ed introdotto il contratto di convivenza, così finalmente proseguendo lungo della strada della completa (ed attesa) regolamentazione delle famiglie nate al di fuori dell’istituto del matrimonio.
Proviamo, dunque, a fare un breve quadro riassuntivo di quali siano i diritti e gli obblighi delle coppie di conviventi in base alla nuova normativa, la quale – va subito specificato – trova applicazione a prescindere dalla circostanza che si tratti di convivenza di fatto o di convivenza registrata presso l’anagrafe del Comune di residenza.
Prima, però, di passare al menzionato quadro, è opportuno fare qualche precisazione onde evitare di ingenerare confusione tra termini ed istituti.
In primis va precisato che la registrazione anagrafica è necessaria solo nel caso in cui i partner vogliano stipulare un vero e proprio contratto di convivenza ed, inoltre, facilita la prova dell’esistenza di una situazione di convivenza (per lo più utile nell’ipotesi di contenzioso). In esso possono indicarsi la residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni e, può essere modificato in ogni tempo, nonché sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile tra gli stessi conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona o, infine, per morte di uno dei contraenti.
In secundis, tale contratto – che come detto non è assolutamente necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà – serve a regolare con maggiore precisione le “modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune“, anche in caso di eventuale scioglimento del rapporto di convivenza. Possono stipulare il contratto di convivenza tutti i cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all’unione civile).
Tanto premesso, passiamo dunque alla disamina di quali siano i diritti oggi riconosciuti ai conviventi.
Innanzitutto, nel caso in cui il partner venisse dichiarato incapace il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno, può far visita e prestare assistenza al partner in caso di ricovero ospedaliero (così come in caso di reclusione e di malattia), e perfino esprimere una scelta in relazione al trattamento terapeutico. Ciascun convivente, infatti, può designare (con scritto autografo o verbalmente alla presenza di un testimone) l’altro come proprio rappresentante (con poteri limitati o assoluti) sia per le decisioni in materia di salute e in caso di malattia che comporti incapacità d’intendere e di volere, sia per quanto riguarda la donazione di organi, funerali e le modalità di trattamento del corpo.
Inoltre, nella eventualità di sopravvivenza al convivente intestatario di un contratto di locazione, il partner può subentrare nel medesimo contratto e, dunque, rimanere nell’immobile a pieno titolo (diritto che, però, si estingue a seguito di nuova convivenza, matrimonio o unione civile). Invece, se il convivente deceduto era proprietario della casa in cui era stabilita la vita familiare, l’altro potrà continuare a vivere in essa per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Altro aspetto degno di nota, poi, è il riconoscimento – anche a livello di diritto positivo – del diritto al risarcimento del danno in caso di morte del convivente a seguito di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito (ad esempio a causa di un sinistro stradale).
Quanto invece ai doveri, la Legge Cirinnà ha previsto che, fermo restando l’obbligo di contribuzione ai doveri familiare ed alla reciproca assistenza, nel caso di scioglimento del rapporto di convivenza, similmente a quanto avviene per la separazione personale dei coniugi, il giudice su richiesta di uno dei due ex conviventi possa stabilire un obbligo al versamento degli alimenti qualora uno dei due versi in stato di bisogno (di importo parametrato al quantum necessario per sopravvivere ed a tempo determinato, in relazione alla durata della convivenza). Non è possibile, invece, richiedere un mantenimento al di fuori di tale ipotesi né accedere in caso di morte del convivente alla pensione di reversibilità, al t.f.r. o all’eredità (a meno che nel testamento non sia disposto che la quota disponibile vada al compagno).
Pur se breve, questa disamina è sufficiente a comprendere come, in effetti, vi sia stato un notevole sforzo e sensibilizzazione del legislatore verso le famiglie di fatto e, sebbene qualche lacuna ancora residui (un esempio su tutti, la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà reciproca posto in capo alle coppie sposate dal Codice Civile), l’ultima normativa può essere vista con favore sotto molteplici profili, non da ultima la possibilità di assistenza fisica e morale in caso di malattia e ricovero ospedaliero, nonché il riconoscimento al risarcimento in caso di morte del partner a seguito di fatto illecito.